PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, un decreto legislativo per riordinare organicamente la normativa vigente al fine di consentire la piena integrazione dei soggetti affetti da epilessia.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell'articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, e successive modificazioni, nonché dalla classificazione internazionale dei disturbi, disabilità e handicap (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi;

           b) previsione della decadenza automatica delle limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora il medico specialista certifichi la guarigione da tale stato patologico, sia essa determinata da cause spontanee o a seguito di intervento terapeutico con conseguente normalizzazione dello stato di salute;

          c) riconoscimento alle persone affette da epilessia che, anche se in terapia, manifestano crisi epilettiche con perdita di

 

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contatto con l'ambiente, della possibilità di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale di invalidità almeno del 46 per cento;

           d) revisione e aggiornamento della tabella inerente le percentuali di invalidità per le epilessie, con l'ausilio di specialisti in materia appartenenti alla classe medica e ad altre figure professionali competenti;

          e) revisione della disciplina sul rinnovo della patente di guida, che consenta alle persone affette da epilessia, in terapia e senza crisi, il rinnovo della patente stessa, per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi e comunque non superiore a cinque anni. Nel periodo successivo, purché in assenza di crisi, il primo rinnovo avviene dopo due anni, il secondo dopo quattro anni e i successivi dopo cinque anni;

          f) concessione a persone che hanno crisi epilettiche solo durante il sonno di permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).

      1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «e terza» sono sostituite dalle seguenti: «, terza e settima»;

           b) all'articolo 33, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

      «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a soggetti con minorazioni iscritte alla categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero agli invalidi per epilessia farmaco-resistente».